Cassazione, ordinanza del 5 marzo 2020 n. 6125.

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c, l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (c.d. institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto.

Deve interpretarsi, invece, come legato se il testatore abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, cosi che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.

La qualità di erede o di legatario va accertata anche tenendo conto della differente formula utilizzata dal testatore rispetto a quella impiegata per tutti gli altri soggetti individuati nel testamento come meri legatari. 

Ciò implica un adeguato apprezzamento delle specifiche volontà testamentarie, da combinarsi col differente trattamento riservato anche sul piano delle assegnazioni successorie.

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