Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza n, 9610 del 13/04/2017

 

Cosa cambia per il cittadino.

 

Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, sebbene non direttamente contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in mancanza di ragioni economicamente valide e che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di ottenere quel risparmio fiscale.

Costituisce pertanto una condotta abusiva l'operazione economica che ha quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di ottenere dei risparmi fiscali e dunque di eludere il fisco.

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Il fatto.

La fattispecie portata all'attenzione della Suprema Corte ha riguardato l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all'IVA sugli acquisti, a detta dell'Agenzia indebitamente detratta, nei confronti di una società  costituita nel 2003, esercente attività  di "lavori generali di costruzione di edifici" e cancellata nel 2007 a seguito della realizzazione di sole due unità  immobiliari, vendute nel 2006, ai due unici soci della stessa, stante il carattere elusivo dell'attività  svolta dalla società  medesima, ritenuta priva di una valida ragione economica e costituita al solo scopo di conseguire un risparmio d'imposta.

I Giudici di primo e di secondo grado avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito adeguata prova della finalità  elusiva della società .


Le ragioni giuridiche.

La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia confermando l'orientamento granitico della Corte di Giustizia, già  recepito della medesima Cassazione in materia di abuso del diritto.

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, perché possa parlare di pratica abusiva occorrono due condizioni: 1) le operazioni devono, nonostante l'applicazione formale della normativa in materia di IVA, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all'obiettivo perseguito da tali disposizioni; 2) deve risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo essenziale dell'operazione controverse è l'ottenimento di un vantaggio fiscale.

Conseguentemente, le Sezioni Unite della Cassazione, anche con riguardo alle imposte dirette, hanno affermato che costituisce principio immanente del nostro Ordinamento quello secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale.

Pertanto, costituisce condotta elusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, laddove invece il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta.

In ragione di ciò, la costituzione di una società  per realizzare e vendere immobili a scopo personale al solo fine di fruire dei relativi vantaggi fiscali, costituisce operazione elusiva e pertanto illegittima.

Per quanto concerne l'onere della prova, spetta all'Amministrazione finanziaria provare sia il disegno elusivo che le modalità  di manipolazione e alterazione degli schemi negoziali classici.

Sotto tale profilo, la Corte, nel caso di specie, ha condiviso quanto rilevato dall'Agenzia e cioè che fossero elementi sintomatici l'essere stata costituita la società  nel settembre 2003 con due soli soci, tra loro coniugi, l'essere la stessa priva di dipendenti e con una sede di appena 2mq; avere la società  svolto attività  edile consistente nella sola costruzione di due unità  immobiliari; il fatto che gli unici ricavi, a fronte di ingenti costi, avevano riguardato l'anno 2006, a seguito della vendita dei due unici appartamenti effettuata nei confronti dei medesimi soci; la cancellazione della società  nel gennaio 2007.

Avv. Ambrogio Dal Bianco

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