Cosa cambia per il cittadino.

Continuando nell'analisi di quelli che possono essere gli strumenti idonei per una corretta pianificazione successoria, occorre precisare che il testamento presenta l'innegabile inconveniente che i trasferimenti patrimoniali vengono tassati nel momento in cui si apre la successione. Oggi l'Italia è uno tra i Paesi con la tassazione più bassa in assoluto per quanto attiene ai trasferimenti mortis causa e quelli a titolo di liberalità , anche se, come già  evidenziato, sono sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile un aumento delle aliquote. Ragione per cui, chi si volesse garantire l'applicazione dell'attuale sistema di tassazione dovrebbe procedere fin da ora a una corretta pianificazione successoria, che potrebbe includere eventuali donazioni in favore degli eredi (o di terzi) purchè nel rispetto della quota disponibile.

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Le ragioni giuridiche.

La donazione, ai sensi dell'art. 769 c.c., è quel contratto con cui, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. E' un atto formale, nel senso che richiede, a pena di nullità , la forma dell'atto pubblico. L'accettazione della donazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore, ma in questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Il contratto di donazione può essere assai utile anche quando si voglia sottrarre il bene dall'importo totale dell'eredità , ma si voglia allo stesso tempo continuare a utilizzarlo, senza privarsene fisicamente. In questo caso si può fare, infatti, una donazione della nuda proprietà  con riserva di usufrutto, trasferendo solamente la nuda proprietà  dell'immobile e continuando però a conservare l'usufrutto del bene.

Problemi di circolazione dei beni di provenienza donativa e possibili rimedi

Quando oggetto della donazione siano beni immobili, si può porre il problema della circolazione del "bene di provenienza donativa", dal momento che, se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, la restituzione degli immobili (art. 563 c.c.). Quindi, in altre parole, l'acquisto a titolo di donazione non è del tutto sicuro prima che siano decorsi 20 anni. E ciò può essere un problema non da poco quando, per sopravvenute ragioni di convenienza economica o personale, si voglia procedere alla vendita del bene di provenienza donativa. In questo caso diventa fondamentale la consulenza del professionista che, in base alle circostanze del caso concreto, potrà  consigliare al meglio il cliente sui possibili rimedi previsti dall'ordinamento per ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente. Vediamone alcuni.

Rinuncia all'azione di riduzione. Il legittimario leso nella sua quota di legittima può proporre azione di riduzione entro il termine di 10 anni per reintegrare la sua quota di legittima che risulti violata dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Tuttavia ciò è possibile solamente dopo la morte del soggetto che abbia, con il suo operato, leso la quota di legittima.

Mutuo dissenso. Anche il mutuo dissenso è un istituto che può avere una qualche utilità  per il commercio di beni donativi perchè qualora la situazione cambi e si debba vendere l'oggetto della precedente donazione il mutuo dissenso, vanificando il precedente negozio, incide sulla commerciabilità  del bene rendendolo più sicuro e più appetibile. Tuttavia questo rimedio può comportare delle problematiche fiscali e non è sempre attuabile, come ad esempio quando ci sono diritti dei terzi sul bene.

Rinunzia alla restituzione. E' possibile anche rinunciare all'azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario perfezionata da un legittimario prima della morte del donante. E' una figura, però, ancora discussa in dottrina, anche se inizia a diffondersi nella prassi, sicuramente è problematico il suo uso in caso di rinuncianti minori.

Novazione di donazione. Con la novazione si sostituisce all'originaria causa della donazione (arricchimento del patrimonio del donatario per spirito di liberalità ) la causa della vendita, costituita dallo scambio di cosa o diritto verso il corrispettivo di un prezzo. E' un istituto molto utile perchè per effetto della novazione dell'originario contratto di donazione il donatario conserva la titolarità  del bene in virtù di un contratto che modifica il titolo originario. Tuttavia anche questo contratto, che inizia a diffondersi nella prassi, è discusso in dottrina.

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Continuando nell'analisi di quelli che possono essere gli strumenti idonei per una corretta pianificazione successoria, occorre precisare che il testamento presenta l'innegabile inconveniente che i trasferimenti patrimoniali vengono tassati nel momento in cui si apre la successione. Oggi l'Italia è uno tra i Paesi con la tassazione più bassa in assoluto per quanto attiene ai trasferimenti mortis causa e quelli a titolo di liberalità , anche se, come già  evidenziato, sono sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile un aumento delle aliquote. Ragione per cui, chi si volesse garantire l'applicazione dell'attuale sistema di tassazione dovrebbe procedere fin da ora a una corretta pianificazione successoria, che potrebbe includere eventuali donazioni in favore degli eredi (o di terzi) purchè nel rispetto della quota disponibile.