Cassazione, ordinanza del 6 maggio 2020 n. 8497.

Il notaio è tenuto al dovere di consiglio anche relativamente all’esistenza e all’applicazione di determinate agevolazioni fiscali e in caso di stipulazione di compravendita immobiliare è tenuto a provvedere direttamente all’istanza per l’attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserire la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora attribuita, ovvero, laddove non voglia provvedergli direttamente, a rendere di cui edotte le parti.

L’obbligo di correttezza, infatti, impone al professionista di consigliare la parte e di provvedere direttamente all’istanza per ottenere l’applicazione delle agevolazioni fiscali.

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