Cassazione, sentenza del 25 agosto 2020 n. 17715.

Il potere del giudice di riduzione della penale previsto dall’art. 1384 c.c. non può essere esercitato per la caparra confirmatoria. Invero, se la prima viene tradizionalmente considerata come un patto accessorio di un contratto con funzione, insieme, di coercizione all’adempimento e di predeterminazione del risarcimento dovuto, in caso di inadempimento, la caparra confirmatoria, pur assolvendo anch’essa una funzione di preventiva liquidazione del danno, per il caso dell’altrui inadempimento, svolge altresì la funzione di anticipato parziale pagamento per l’ipotesi di inadempimento.

La delineata diversità tra le due figure giustifica allora la scelta del legislatore di riferire alla sola riduzione della penale il potere del giudice di incidere sulle pattuizioni delle parti.

Né può ritenersi che la richiamata norma, prevedente il potere del giudice di ridurre equamente la clausola penale, cui testualmente si riferisce, sia applicabile analogicamente oltre l’ambito di detta clausola, trattandosi di norma la quale ha carattere eccezionale.

La disposizione dell’art. 1384 c.c, contemplando appunto l’attribuzione al giudice del potere di incidere in un caso del tutto peculiare sulle pattuizioni private e di modificare il relativo contenuto, è norma che fa eccezione alla regola generale, immanente al sistema e formalmente sanzionata nell’art. 1322 c.c, che impone il rispetto dell’autonomia contrattuale dei privati, e, consequenzialmente, non è possibile di applicazione analogica a situazioni diverse da quella in essa specificamente previste.

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