Cassazione, sentenza 4 marzo 2020, n. 6079, sez. II civile.

È valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della redazione della scheda testamentaria contestata, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi. Lo stato di incapacità naturale, rilevante ai sensi dell’art. 591 c.c., deve essere provato in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all’atto di redazione del testamento, e non può essere sbrigativamente desunto su mera base congetturale dal quadro d’insieme della vita del testatore come un portato dell’asserita costante e irrimediabile instabilità di quest’ultimo. Al fine di evitare lunghi e complessi contenziosi giudiziari in merito alla capacità del testatore è più che opportuno rivolgersi ad un notaio che accerti la stessa.

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