Cassazione, sentenza 4 marzo 2020, n. 6080, sez. II civile.
La cessione della proprietà non può essere legittimamente qualificata “preliminare di donazione” pena la sua insanabile nullità, essendo la donazione actus legitimus che non ammette preliminare. E’ fortemente opportuno rivolgersi al proprio notaio anche per la stipula di qualsiasi contratto preliminare al fine di evitare di concludere atti nulli. Solo una seria consulenza preventiva all’atto potrà garantire la piena realizzazione della volontà delle parti adeguandola all’ordinamento giuridico.
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