Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 53438 del 24 novembre 2017

Cosa cambia per il cittadino

Ancora una volta la Cassazione torna sul concetto di “privata dimora” precisando che l’area parcheggio riservata ai soli proprietari degli immobili non rientra nella nozione di privata dimora, nemmeno nel caso in cui sia stato esposto un cartello recante la dicitura “proprietà privata”.

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Il fatto

Tizio si vedeva applicata la misura degli arresti domiciliari per il reato di violazione di domicilio aggravato da violenza sulle persone per essersi introdotto in un’area di parcheggio e aver rivolto frasi minacciose nei confronti di una persona presente nel luogo.

Le ragioni giuridiche

La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha colto l’occasione per ricordare ancora una volta che privata dimora e proprietà privata non sono concetti sovrapponibili, essendo il primo molto più circoscritto del secondo.

Le Sezioni Unite hanno recentemente affermato, infatti, il principio per cui “rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale”[1].

Questa decisione, pur riguardando espressamente solo l’art. 624 bis c.p., risulta in realtà applicabile a tutte le norme a carattere sostanziale e processuale che facciano riferimento alla nozione di privata dimora.

Ne consegue pertanto che, per capire se sia contestabile il reato di violazione di domicilio, occorre verificare se sia possibile o meno parlare di “privata dimora” e relative pertinenze. Per poter rispondere con esito positivo a tale verifica devono sussistere i seguenti elementi:

1. Utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne;

2. Durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;

3. Non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Alla luce di ciò la Corte di Cassazione ha escluso, nel caso analizzato, ovvero quello del parcheggio di uno stabile abitativo, la configurabilità del reato di violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 c.p.

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[1] Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017.

Immagine: Google immagini 

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