Cassazione sentenza n. 2061/2021.

La legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione soltanto per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicchè, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali il fallimento dell’utilizzatore sia intervenuto soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater l.fall.

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