Cassazione, sentenza 28 febbraio 2020, n. 5602, sez. I civile.

In tema di fusione tra società, la preclusione alla declaratoria di invalidità dell’atto di fusione, sancita dall’art. 2504-quater c.c. per effetto della sua iscrizione nel registro delle imprese, tutela l’affidamento dei terzi e la certezza dei traffici giuridici, sicché, quando l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l’inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche alla fusione, non determina l’inesistenza anche dell’atto di fusione ormai iscritto, restando esclusa l’impugnabilità di quest’ultimo.

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