Il legislatore, e in special modo quello fiscale, è stato spesso oggetto di numerose critiche da parte degli addetti ai lavori. Molti interventi in materia sono stati effettuati solo per esigenze di “cassa” e non in quanto parte integrante di una riforma dell’intero sistema.

In molti casi, nonostante la previsione del c.d. statuto del contribuente, che ha evidenziato con forza la necessità di approvare disposizioni ben scritte e quindi comprensibili, l’interprete ha dovuto effettuare sforzi titanici per comprendere il significato delle nuove norme approvate. La situazione descritta rappresenta la generalità dei casi, ma non mancano esempi di buona tecnica legislativa.

Si consideri ad esempio la disciplina della società sportive dilettantistiche. Il legislatore fiscale ha previsto un “regime favorevole” riguardante esclusivamente i sodalizi sportivi. Si pone dunque il problema di comprendere in quali casi l’attività svolta possa essere considerata effettivamente sportiva e quindi meritevole di fruire delle agevolazioni fiscali.

Il legislatore ha ben compreso che gli “addetti” ai controlli fiscali, quali Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate non sarebbero in possesso di alcuna competenza tecnica specifica per verificare se un’attività possa o meno considerarsi effettivamente sportiva. Conseguentemente ha “investito” il CONI di tale compito gravoso attraverso una evidente distinzione di competenze.

Le società sportive, per essere considerate tali, devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi con l’iscrizione in un apposito registro telematico gestito dal CONI. Il Comitato Olimpico Nazionale potrà stabilire quali società abbiano o meno i requisiti per ottenere l’iscrizione nell’elenco e quindi il predetto riconoscimento.

La disposizione di riferimento è costituita dall’art. 7 del D.L. n. 136/2004 il quale prevede che “il CONI è unico certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”. Inoltre il CONI è “garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni”.  

La manifestazione delle competenze tecniche del CONI si è avuto a seguito della delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016, ratificata in data 14 febbraio 2017.  La delibera è finalizzata a tracciare una linea di demarcazione chiara e precisa fra le attività effettivamente sportive e quelle che con lo sport non hanno nulla a che fare e che utilizzano lo status giuridico delle ASD/SSD per fruire delle agevolazioni fiscale, tributarie e lavorative. Ad esempio un’associazione che si qualifica come sportiva e che ha per oggetto l’attività dello yoga non potrà iscriversi nel predetto registro, né fruire delle relative agevolazioni fiscali. La delibera del CONI esclude dall’elenco delle attività sportive quelle che non possono considerarsi tali.

La Guardia di Finanza e neppure l’Agenzia delle entrate hanno la competenza tecnica per comprendere se la disciplina praticata sia effettivamente sportiva. La materia è di esclusiva competenza del CONI. Analogamente i verificatori fiscali non potranno contestare il carattere non sportivo dell’attività esercitata obiettando che il numero dei tesserati partecipanti agli eventi agonistici della società oggetto di verifica fiscale sia esiguo. Questa tipologia di contestazioni può essere effettuata esclusivamente dal CONI. I verificatori potranno effettuare esclusivamente un controllo di legalità riguardante i contenuti degli statuti rispetto alle previsioni della legge ed in particolare dell’articolo 90 della legge n. 289/2002 e dell’art. 148 del TUIR qualora la società sportiva dichiari di avvalersene.

Nicola Forte, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti in Roma


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