La Cassazione, con l’ordinanza n. 31663/2019 statuisce che il contratto estraneo all’oggetto sociale stipulato dall’amministratore della società è valido.
Si tutela, così, l’affidamento dei terzi che contraggono con una società.
Ciò però, incontra un limite: se il terzo contraente conosce le limitazioni ai poteri rappresentativi dell’amministratore ed agisce a danno della società, la società stessa non è vincolata al contratto concluso.
La vicenda è rappresentata da un contratto di concessione di ipoteca che l’amministratore di una società (terza datrice di ipoteca a garanzia di un debito di altra società) stipula con una banca.
Nessuna tutela per i soci nei confronti di amministratori infedeli?
Anche a questo interrogativo risponde la Suprema Corte, distinguendo i rapporti interni da quelli esterni.
Se l’organo amministrativo contrae in materie escluse dall’oggetto sociale esso è responsabile verso la società di tutti i danni che ha causato.
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