La Legge Dopo di noi (Legge n. 112/16) ha previsto l'istituzione di un fondo (Fondo per l'assistenza di persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare), il cui accesso è subordinato alla sussistenza dei requisiti individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero della Salute.

Il fondo è dotato di un cospicuo patrimonio, per la precisione 90 milioni di euro per l'anno 2016; 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, con cui si dovranno attuare programmi di residenzialità  innovativi, come ad esempio il co-housing e, in generale, realizzare progetti per la cura del benessere dei soggetti affetti da disabilità  grave privi del sostentamento familiare, così come indicato dalle finalità  delle nuove disposizioni.

Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi cui è destinato il fondo, possono compartecipare le Regioni, gli Enti locali, gli Enti del terzo settore, nonchè altri soggetti di diritto privato (che abbiano una comprovata esperienza nel settore dell'assistenza a soggetti con disabilità ) e le famiglie che si associano.

Le finalità  del Fondo sono indicate dalla Legge Dopo di noi all'art. 4 e precisamente sono:

  1. attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità  in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità  offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità  grave;
  2. realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità  grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà  delle persone con disabilità  grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
  3. realizzare interventi innovativi di residenzialità  per le persone con disabilità  grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità ;
  4. sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità  grave.

Le attività  di programmazione di tali interventi prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità .

Le caratteristiche abitative a carico del Fondo

Per quanto riguarda le soluzioni abitative, il Decreto attuativo della Legge Dopo di noi detta precise caratteristiche, in relazione alla casa abitativa, i gruppi appartamento e le soluzioni co-housing. Va precisato che gli interventi e i servizi a carico del Fondo non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale.

L'art. 5 comma 4 prevede che le soluzioni alloggiative finanziate dal Fondo, inclusa l'abitazione di origine, devono riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, in particolare:

  • deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità  a non più di 5 persone. Deroghe possono essere stabilite dalle Regioni in via eccezionale in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella formula di più moduli abitativi nella medesima struttura. In ogni caso non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
  • deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi di quotidianità  e il tempo libero;
  • deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie domeniche per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità  grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività  sociale, assistive e di ambient assisted living;
  • devono essere ubicate in zone residenziali ovvero anche rurali se all'interno di progetti di agricoltura sociale e comunque non in un contesto territoriale isolato.

Notaio Paolo Broccoli

La Legge Dopo di noi (Legge n. 112/16) ha previsto l'istituzione di un fondo (Fondo per l'assistenza di persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare), il cui accesso è subordinato alla sussistenza dei requisiti individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero della Salute.