L’Italia è oggi uno tra i Paesi con la tassazione più bassa in assoluto per quanto attiene ai trasferimenti mortis causa e quelli a titolo di liberalità, quasi una sorta di “paradiso fiscale”, anche se purtroppo si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile un aumento delle aliquote. Ragione per cui, chi volesse garantirsi l’applicazione dell’attuale sistema di tassazione, dovrebbe procedere fin da ora a una corretta pianificazione successoria.

La donazione, ai sensi dell’art. 769 c.c., è quel contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. E’ un atto formale, nel senso che richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico. L’accettazione della donazione può essere fatta nello stesso atto o con atto pubblico posteriore, ma in questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

Spesso l’uso di questo strumento giuridico è ostacolato dalla paura che il bene possa avere poi difficoltà a circolare liberamente nel caso in cui si decidesse di procedere al suo trasferimento a terzi. Vediamo, quindi, quali sono i possibili problemi circolatori dei beni di provenienza donativa e gli eventuali rimedi previsti dall’ordinamento.

Il problema della circolazione del “bene di provenienza donativa” si pone perché la legge prevede a favore dei legittimari strumenti di tutela con efficacia anche reale. In particolare, se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, la restituzione degli immobili (art. 563 c.c.). Quindi, in altre parole, l’acquisto a titolo di donazione non è del tutto sicuro prima che siano decorsi 20 anni. E ciò può essere un problema non da poco quando, per sopravvenute ragioni di convenienza economica o personale, si voglia procedere alla vendita del bene di provenienza donativa.

In questo caso diventa fondamentale la consulenza del professionista che, in base alle circostanze del caso concreto, potrà consigliare al meglio il cliente sui possibili rimedi previsti dall’ordinamento per ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente. Vediamone alcuni.

Rinuncia all’azione di riduzione. Il legittimario può proporre azione di riduzione, entro il termine di 10 anni, per reintegrare la sua quota di legittima violata dalle disposizioni testamentarie o dalle donazioni effettuate in vita dal de cuius. Può tuttavia anche rinunciare a tale diritto, ma solamente dopo la morte del soggetto che abbia, con il suo operato, leso il suo diritto.

Mutuo dissenso. Anche il mutuo dissenso è un istituto che può avere una qualche utilità per il commercio di beni donativi, perché qualora la situazione cambi e si voglia alienare l’oggetto della precedente donazione, il mutuo dissenso, vanificando il precedente negozio, incide sulla commerciabilità del bene rendendolo più sicuro e più appetibile. Tuttavia questo rimedio può comportare delle problematiche fiscali e non è sempre attuabile, come ad esempio quando ci sono diritti dei terzi sul bene.

Rinunzia alla restituzione. E’ possibile anche che un legittimario rinunci all’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa del donatario prima della morte del donante. E’ una figura, però, ancora discussa in dottrina, anche se inizia a diffondersi nella prassi, sicuramente è problematico il suo uso in caso di rinuncianti minori.

Novazione di donazione. Con la novazione si sostituisce all’originaria causa della donazione (arricchimento del patrimonio del donatario per spirito di liberalità) la causa della vendita, costituita dallo scambio di cosa o diritto verso il corrispettivo di un prezzo. E’ un istituto molto utile perché per effetto della novazione dell’originario contratto di donazione il donatario conserva la titolarità del bene in virtù di un contratto che modifica il titolo originario. Tuttavia anche questo contratto, anche se inizia a diffondersi nella prassi, è ancora discusso in dottrina.

  Notaio Paolo Broccoli, socio fondatore di Fbf Notai Associati e Associazione Super partes

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L’Italia è oggi uno tra i Paesi con la tassazione più bassa in assoluto per quanto attiene ai trasferimenti mortis causa e quelli a titolo di liberalità, quasi una sorta di “paradiso fiscale”, anche se purtroppo si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile un aumento delle aliquote. Ragione per cui, chi volesse garantirsi l’applicazione dell’attuale sistema di tassazione, dovrebbe procedere fin da ora a una corretta pianificazione successoria.