Cassazione, ordinanza del 18 settembre 2020 n.19510.

E’ abuso del diritto la proposizione della domanda di nullità di protezione ex art. 2 D.Lgs n. 122/2005 da parte del promissario acquirente nel caso in cui la garanzia prescritta per legge sia stata rilasciata in data successiva alla stipula del contratto preliminare senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore o che sia stato pregiudicato l’interesse del promissario acquirente.

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