Cassazione, ordinanza del 25 agosto 2020 n. 17733.

Al confinante che lamenti la violazione delle distanze tra costruzioni spetta sia la tutela in forma specifica tesa al ripristino della situazione antecedente l’illecito che quella risarcitoria e il danno gli verrà liquidato in automatico, senza necessità che svolga una specifica attività probatoria.

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