Cassazione, ordinanza del 30 luglio 2020, n. 16341.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - Il diritto del condomino di prendere visione dei documenti non deve essere contrario ai principi di buonafede

Ogni condomino ha il diritto, in ogni momento, di domandare all’amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali, senza che abbia alcun onere di giustificazione delle richieste.

Tale diritto, tuttavia, non deve costituire un ostacolo per l’attività del mandatario o essere esercitato con modalità contrarie alla buona fede.

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