Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2019, n. 27489, sez. I civile.
Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l’inefficacia dell’atto ex art. 44 l.f. è conseguenza automatica dell’indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti “erga omnes”, non essendo impedita l’opponibilità dell’atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento.
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