MASSIMA N. 189 della Commissione per i principi uniformi in tema di società del Consiglio Notarile di Milano

Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che pongono un «tetto massimo» al diritto all'utile, quali ad esempio le clausole che dispongano: (i) limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio; (ii) limiti massimi espressi in misura relativa, assumendo come parametro un dato variabile, quale ad esempio il capitale so- ciale o il patrimonio netto; (iii) limiti massimi espressi solo in relazione al tempo, preve- dendo che gli utili di una categoria di azioni o di quote o di determinate quote spettino a decorrere da una determinata data.

Qualora siffatte clausole siano tali da configurare, a decorrere da un dato mo- mento della vita della società, la sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all'utile per l'intera durata residua della società, la loro legittimità dipende dalla permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione.

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