Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza interlocutoria n. 9316 dell'11 aprile 2017

Cosa cambia per il cittadino.

Qual è il regime proprietario della costruzione realizzata da solo uno dei comproprietari sul terreno comune? E' di tutti i comproprietari o rimane di proprietà  esclusiva di chi l'ha costruito? Sul punto esiste oggi un significativo contrasto giurisprudenziale, che tra l'altro investe un tema molto delicato come quello della circolazione della proprietà  immobiliare. Per queste ragioni la Seconda Sezione di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione.

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Il fatto.

Tizio conveniva in giudizio la società  Alfa, affermando di essere comproprietario indiviso con lei di un terreno e proponeva domanda di scioglimento della comunione di tutti i beni realizzati nel sottosuolo, con conseguente attribuzione delle quote di spettanza di ciascuno previa individuazione degli eventuali conguagli. A fronte della richiesta, la società  Alfa chiedeva il non luogo a provvedere sulla divisione, stante l'intervenuto accordo tra le parti e, in ogni caso, l'attribuzione in proprietà  esclusiva a lei delle porzioni interrare e seminterrate costruite ex novo perché non costituenti parti comuni.

Le ragioni giuridiche.

La Corte di Cassazione, nell'evidenziare l'opportunità  di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ripercorre i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali ad oggi esistenti.

Il primo orientamento ritiene che, in base al principio dell'accessione previsto dall'art. 934 c.c. la costruzione realizzata su suolo comune debba anch'essa essere considerata di proprietà  comune, a meno che non vi sia un diverso accordo necessariamente scritto (ab substantiam) tra le parti in tal senso. Da ciò deriva che per aversi l'attribuzione in proprietà  esclusiva dei singoli piani non sono sufficienti né il possesso esclusivo, né il relativo accordo verbale e né, infine, il proporzionale diverso contributo alle spese.

Il secondo orientamento, più recente, al contrario, afferma che la disciplina dell'art. 934 c.c. si applichi solamente nella diversa ipotesi in cui la costruzione venga eretta su un terreno altrui. Quando, invece, si tratta di un terreno comune, la disciplina a cui occorre volgere le sguardo è quella prevista in materia di comunione. Da ciò deriva che la nuova opera diviene proprietà  comune solamente se realizzata nel rispetto dei limiti del comproprietario all'uso delle parti comuni (artt. 1102 e ss c.c.). Al contrario se l'opera è realizzata abusivamente, essa non può considerarsi bene condominiale per accessione, rimanendo di proprietà  esclusiva del comproprietario che l'ha costruita.

La Corte di Cassazione, in questa sentenza, non sembra condividere quest'ultimo orientamento, soprattutto alla luce della considerazione che esso porterebbe alla quantomeno discutibile conclusione per cui l'edificazione su area comune da parte del singolo in violazione di norme di legge gli consentirebbe il beneficio della proprietà  esclusiva della costruzione (tra l'altro difficilmente inquadrabile in uno dei modi di acquisto della proprietà  ex 922 c.c.).

Alla luce, quindi, della presenza di un siffatto contrasto giurisprudenziale, che impatta tra l'altro su un argomento assai rilevante come quello della circolazione della proprietà  immobiliare, la Corte di Cassazione ha deciso di rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

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Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza interlocutoria n. 9316 dell'11 aprile 2017 - Qual è il regime proprietario della costruzione realizzata da solo uno dei comproprietari sul terreno comune? E' di tutti i comproprietari o rimane di proprietà  esclusiva di chi l'ha costruito? Sul punto esiste oggi un significativo contrasto giurisprudenziale, che tra l'altro investe un tema molto delicato come quello della circolazione della proprietà  immobiliare. Per queste ragioni la Seconda Sezione di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione.