Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 12879 del 22 maggio 2017

Cosa cambia per il cittadino

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio per cui l'instaurazione di una convivenza stabile fa venir meno il diritto all'assegno di divorzio, anche nel caso in cui il nuovo compagno sia stato dichiarato fallito e, dunque, difficilmente potrà  fornire alla propria compagna assistenza materiale.

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Il fatto

La vicenda riguardava la pretesa da parte di Tizia di percepire l'assegno divorzile anche a fronte di una nuova convivenza con altra persona, la quale tuttavia versava nelle condizioni di non poterla assistere economicamente, a causa di alcune vicissitudini professionali che lo avevano colpito (fallimento). L'ex marito si opponeva alla richiesta, sostenendo che, secondo una corretta e aggiornata interpretazione dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, l'instaurazione di una convivenza more uxorio elida ogni possibile connessione con il modello di vita precedente e faccia venir meno i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.

Le ragioni giuridiche

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, condividendo le ragioni sostenute dall'ex marito. Sul punto, infatti, una costante giurisprudenza di legittimità  ritiene che, con l'instaurazione di una convivenza stabile e caratterizzata dalla relazione affettiva fra i conviventi, venga meno l'obbligazione di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio, per effetto della cessazione della solidarietà  fra ex coniugi.

L'art. 5 prevede, infatti, l'obbligo per il coniuge di versare a favore dell'altro un assegno divorzile, tuttavia tale obbligo di corresponsione cessa, per prevalente orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi in cui il coniuge abbia una convivenza more uxorio, dal momento che verrebbe meno in tale caso, secondo la Corte, quella "solidarietà  che caratterizza i rapporti fra gli ex coniugi dopo il divorzio". In altre parole, afferma la Corte, l'ex coniuge che decida di vivere more uxorio con altra persona perde ogni diritto a ricevere l'assegno divorzile, e ciò anche nel caso in cui il nuovo compagno non sia in grado di assistere economicamente la nuova compagna.

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Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 12879 del 22 maggio 2017 - La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio per cui l'instaurazione di una convivenza stabile fa venir meno il diritto all'assegno di divorzio, anche nel caso in cui il nuovo compagno sia stato dichiarato fallito e, dunque, difficilmente potrà  fornire alla propria compagna assistenza materiale.