Nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, particolare importanza viene riconosciuta alla scelta dell'amministratore di sostegno, rappresentando essa un momento particolarmente delicato dell'intera procedura. Vediamo, quindi, chi sono i soggetti che possono (o devono) proporre ricorso, qual è il procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e, infine, quali sono i criteri in base ai quali deve essere effettuata la scelta della persona che rivestirà  il ruolo di amministratore di sostegno.

Chi può presentare ricorso per l'amministrazione di sostegno?

Vediamo innanzitutto quali sono i soggetti legittimati per legge a proporre ricorso. L'art. 406 c.c. ci dice che il ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal p.m.

Occorre tenere presente che, nel caso in cui il ricorso riguardi una persona già  interdetta o inabilitata, questo deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca delle altre misure.

Esistono, poi, dei soggetti "obbligati" per legge a presentare ricorso al verificarsi di determinate condizioni.

Questi soggetti, indicati dall'art. 406 comma 3 c.c., sono i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona. Nel caso in cui tali soggetti vengano, infatti, a conoscenza di fatti tali da rendere "opportuna" l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al p.m.

Il procedimento

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare, per espressa previsione dell'art. 407 c.c., alcuni elementi contenutistici, ed in particolare:

  • le generalità  del beneficiario;
  • la sua dimora abituale;
  • le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
  • il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Per quanto attiene al procedimento, in cui partecipa anche il p.m., il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove necessario, nel luogo in cui questa si trova. Ma soprattutto deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e richieste e, nel caso in cui lo ritenga necessario od opportuno, può predisporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Come già  evidenziato, infatti, l'intera procedura dell'amministrazione di sostegno ruota attorno alla centralità  della persona del beneficiario ed è volta a rispettare il più possibile la sua autonomia personale.

Assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'art. 406 c.c., il giudice tutelare provvede sul ricorso, anche in caso di mancata comparizione. La decisione assunta dal giudice con il decreto di nomina però può, in ogni tempo, essere modificata o integrata, anche d'ufficio, qualora ve ne sia la necessità .

Scelta dell'amministratore di sostegno.

Una volta appurato che il soggetto abbisogna di un amministratore di sostegno, arriva il delicato momento in cui si deve decidere su chi far ricadere la scelta. Per quanto attiene alle modalità  di scelta, la legge è chiara nell'affermare che l'amministratore di sostegno deve essere scelto con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

In verità  anche lo stesso soggetto può designare personalmente (ed eventualmente anche revocare) un amministratore di sostegno, in previsione della propria eventuale futura incapacità , mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ma nel caso in cui il soggetto non abbia proceduto personalmente alla scelta, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare deve preferire, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 comma 1 c.c.).

La giurisprudenza è orientata a ritenere che non vi sia, tra i soggetti elencati, un ordine preferenziale, soprattutto in relazione al coniuge, dal momento che la legge riconosce al giudice un'ampia discrezionalità  nella scelta della persona più idonea a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, obbligandolo a effettuare la scelta esclusivamente in relazione agli interessi del beneficiario[1].

Va anche precisato che non possono assumere il ruolo di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura, o in carico, il beneficiario.

Infine la legge consente al giudice tutelare, quando ne ravvisi l'opportunità , e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, "di chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà  di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà  previste nel presente capo" (art. 408 comma 4 c.c.).

Notaio Paolo Broccoli

[1] Corte di Cassazione, sentenza n. 19596 del 26 settembre 2011.

Nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, particolare importanza viene riconosciuta alla scelta dell'amministratore di sostegno, rappresentando essa un momento particolarmente delicato dell'intera procedura. Vediamo, quindi, chi sono i soggetti che possono (o devono) proporre ricorso, qual è il procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e, infine, quali sono i criteri in base ai quali deve essere effettuata la scelta della persona che rivestirà  il ruolo di amministratore di sostegno.