Dopo aver proceduto alla scelta della persona più idonea a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, occorre analizzare quali sono i suoi doveri, la durata dell'incarico, i rimedi previsti dall'ordinamento per gli atti eventualmente in contrasto con la legge o con i limiti dell'amministrazione di sostegno ed, infine, le ipotesi di cessazione dell'amministrazione di sostegno.

Doveri dell'amministratore di sostegno

Attesa la centralità  della persona per la disciplina dell'amministrazione di sostegno, che ruota tutt'intorno alle esigenze del beneficiario, è evidente che, nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto, come regola generale, innanzitutto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

E' il decreto di nomina ad indicare quali sono gli atti che l'amministratore è tenuto a compiere in nome e per conto del beneficiario e quali atti, invece, il beneficiario può compiere solo con la sua necessaria assistenza. La misura dell'amministrazione di sostegno, infatti, per come pensata dal legislatore in termini di flessibilità  e duttilità , deve essere parametrata il più possibile alle specifiche necessità  del caso concreto, cercando di limitare solo laddove necessario l'autonomia negoziale del beneficiario.

Anche per questa ragione, l'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

Il beneficiario, il pubblico ministero e gli altri soggetti di cui all'art. 406 c.c. possono anche ricorrere al giudice tutelare, in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, affinchè adotti lui gli opportuni provvedimenti.

Durata dell'incarico

Per quanto attiene alla durata dell'incarico, l'art. 410 c.c. prevede, come regola generale, che l'amministratore di sostegno non sia tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni.

Tuttavia tale regola non vale nei casi in cui l'incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Atti compiuti dall'amministratore di sostegno (o dal beneficiario) in violazione di disposizioni di legge.

Può accadere che l'amministratore di sostegno compia taluni atti in violazione di disposizioni di legge oppure in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice.

In tali casi la legge prevede la possibilità  di annullarli. L'istanza per l'annullamento, ai sensi dell'art. 412 c.c., può essere proposta dallo stesso amministratore di sostegno, dal pubblico ministero, dal beneficiario o dai suoi eredi ed aventi causa.

Sono parimenti annullabili anche gli atti posti in essere personalmente dal beneficiario e violativi di disposizioni di legge o di disposizioni contenute nel decreto di istituzione dell'amministrazione di sostegno. In questo caso l'istanza di annullamento può essere proposta dall'amministratore di sostegno, dal beneficiario o dai suoi eredi o aventi causa.

Entrambe le azioni si prescrivono nel termine di cinque anni, a decorrere dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Cessazione dell'amministrazione di sostegno.

L'amministrazione di sostegno cessa allo scadere del termine, ove previsto, o in conseguenza della revoca della misura disposta dal giudice tutelare.

La revoca dell'amministrazione di sostegno può essere richiesta, con istanza motivata, al giudice tutelare dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o da taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 c.c., quando ritengano che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore.

Il giudice tutelare, una volta acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, provvede con decreto motivato.

Il giudice tutelare può provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando la misura si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, informandone il pubblico ministero nel caso in cui ritenga che si debba procedere al giudizio di inabilitazione o di interdizione. Per ovvie ragioni, in tali casi, la nomina del tutore o del curatore provvisorio, ai sensi dell'art. 419 c.c., ovvero la dichiarazione di interdizione o inabilitazione comportano contestualmente la cessazione dell'amministrazione di sostegno.

Notaio Paolo Broccoli

Dopo aver proceduto alla scelta della persona più idonea a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, occorre analizzare quali sono i suoi doveri, la durata dell'incarico, i rimedi previsti dall'ordinamento per gli atti eventualmente in contrasto con la legge o con i limiti dell'amministrazione di sostegno ed, infine, le ipotesi di cessazione dell'amministrazione di sostegno.