La Commissione per gli orientamenti in materia societaria del Comitato Notarile Triveneto ha elaborato alcuni orientamenti con riferimento allo svolgimento delle assemblee di società da applicarsi durante il periodo di emergenza sanitaria (art. 106 D.L. 18/2020).

2. Art. 106, comma 3, D.L. 18/2020 – modifiche statutarie s.r.l.

La possibilità, prevista per le società a responsabilità limitata dall’art. 106, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, di consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto «anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile» deve intendersi limitata all’ipotesi di mancanza nell’atto costitutivo della previsione del metodo non assembleare per l’assunzione delle decisioni dei soci.

La portata di detta deroga all’articolo 2479, comma 4, c.c. non concerne, invece, le materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell’art. 2479 c.c., il caso previsto dal quarto comma dell’art. 2482 bis c.c. e il diritto, in capo ad uno o più amministratori ovvero ad un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di richiedere che la decisione dei soci sia adottata mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis c.c.

Per tutte queste materie trova invece applicazione la disposizione dell’art. 106, comma 2, che per il periodo emergenziale consente l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e la possibilità di prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Le norme emergenziali in alcun modo incidono sui principi generali in tema di controllo notarile di legalità sostanziale sulle modificazioni dell’atto costitutivo di cui al combinato disposto degli artt. 2480 e 2436 c.c..

Seguiranno nei prossimi giorni la pubblicazione degli altri orientamenti del Comitato Notarile Triveneto in materia societaria.

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