Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza n. 17400 del 13 luglio 2017

Cosa cambia per il cittadino

I rapporti con il vicinato, si sa, soprattutto nei condomini, non sono sempre facili e un argomento che spesso e volentieri crea attriti è proprio quello dei condizionatori. Cosa succede, infatti, se il vicino installa un condizionatore dalle dimensioni generose senza tener conto che lo spazio rimanente sarebbe troppo piccolo nel caso in cui anche gli altri volessero fare lo stesso? La Corte di Cassazione recentemente ha concluso per l'illegittimità  di un simile comportamento quando ad essere occupato è uno spazio sproporzionato rispetto al rimanente (nel caso si specie il 60% dello spazio comune disponibile) che impedisce in tal modo agli altri condomini di farne pari uso.

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Il fatto

Alcuni condomini venivano condannati su domanda proposta dal Condominio alla rimozione dell'apparecchiatura esterna dell'impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite.

Le ragioni giuridiche

La Corte di Cassazione coglie l'occasione per stabilire che, in tema di condominio, "ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità , purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini"

A tal uopo, ricorda la Corte, il disposto di cui all'articolo 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune venga sottoposto a due limiti fondamentali:

  1. il divieto di alterarne la destinazione;
  2. il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione osserva come nel caso di specie il giudice dell'Appello abbia correttamente confermato la decisione di primo grado, ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l'impianto di condizionamento dell'aria installato dai ricorrenti occupava ben il 60% in superficie disponibile.

Si tratterebbe, quindi, di un'installazione illegittima, dove l'illegittimità  deriverebbe dal fatto che la presenza di un apparecchio con queste caratteristiche impedisce l'installazione di un analogo macchinario anche agli altri condomini del piano e pertanto integra una lesione di un loro diritto in mancanza di un espresso consenso o di un comportamento inerte in tal senso. Sul punto la Corte, infatti, ha anche escluso che possa richiamarsi la giurisprudenza sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio data la stabilità  dell'installazione.

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