Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. I, sentenza n. 200 del 10 febbraio 2017

Cosa cambia per il cittadino

L'accesso è la regola, il rifiuto è l'eccezione. Il silenzio è ipotesi ancor più eccezionale. Questo è quanto in sostanza affermato dal TAR Toscana in una recente sentenza che ha analizzato l'ipotesi di una richiesta di accesso agli atti in relazione a un concorso docenti rimasta inevasa da parte della Pubblica Amministrazione. Il TAR ha colto l'occasione per ribadire che l'accesso agli atti, e la conseguente possibilità  di estrarre copia, deve essere sempre garantito al cittadino quando necessario a tutelare le sue ragioni, a meno che non vi siano motivate esigenze di riservatezza. La possibilità  di accedere agli atti deve essere intesa, infatti, quale corollario di una "qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa".

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Il fatto

Tizio partecipava a un concorso per l'assunzione di docenti rispetto al quale apprendeva dal sito web dell'amministrazione di non avere superato gli scritti e richiedeva l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990, con riferimento ai propri elaborati scritti ed ai presupposti criteri di valutazione. A fronte del silenzio dell'amministrazione, impugnava il provvedimento implicito di rigetto dell'istanza d'accesso, proponendo ricorso contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università  e della Ricerca e il Ministero dell'Istruzione dell'Università  e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per l'annullamento del diniego tacito, nonché per l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta e la condanna all'ostensione dei documenti richiesti.

Le ragioni giuridiche

Il TAR Toscana ha evidenziato come la giurisprudenza sia pacifica nel ritenere che l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, debba essere garantito ai richiedenti ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90 senza che l'Amministrazione possa legittimamente sindacare la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere e potendo l'Amministrazione limitare il diritto di accesso solamente per motivate esigenze di riservatezza.

Questa affermazione, frutto di acquisizioni consolidate "dopo quasi un ventennio di esperienze e affermazioni giurisprudenziali" può, secondo la sentenza in esame, sintetizzarsi come segue: "l'accesso è la regola ed il rifiuto è l'eccezione, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione. Corollario di tale regole è che il silenzio serbato su istanze d'accesso è ipotesi ancor più eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe, emulative. Si tratta di regole semplici e fondamentali, ispirate, secondo l'ormai noto insegnamento dei giudici amministrativi, a valori fondanti di qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa, secondo una logica perversa di autoreferenzialità  in base alla quale il cittadine è suddito e non referente dell'azione amministrativa".

Alla luce di tutte queste considerazioni, non rimane al TAR che concludere per la sussistenza di un'inspiegabile violazione di tale principio nel caso di specie, con un silenzio tanto più eclatante laddove si consideri che l'oggetto della richiesta riguardava esclusivamente gli elaborati del solo richiedente e non quelli di altri, ipotesi per la quale tra l'altro le stesse norme interne dell'amministrazione prevedevano l'immediata accessibilità .

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Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. I, sentenza n. 200 del 10 febbraio 2017 - L'accesso è la regola, il rifiuto è l'eccezione. Il silenzio è ipotesi ancor più eccezionale. Questo è quanto in sostanza affermato dal TAR Toscana in una recente sentenza che ha analizzato l'ipotesi di una richiesta di accesso agli atti in relazione a un concorso docenti rimasta inevasa da parte della Pubblica Amministrazione. Il TAR ha colto l'occasione per ribadire che l'accesso agli atti, e la conseguente possibilità  di estrarre copia, deve essere sempre garantito al cittadino quando necessario a tutelare le sue ragioni, a meno che non vi siano motivate esigenze di riservatezza. La possibilità  di accedere agli atti deve essere intesa, infatti, quale corollario di una "qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa".