Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza del 30 gennaio 2017 n. 2224

Cosa cambia per il cittadino

Nonostante qualche parziale apertura vi fosse stata in passato, la Corte di Cassazione ha fatto marcia indietro, tornando ad affermare nuovamente che gli accordi dei coniugi, in sede di separazione, volti a determinare i reciproci rapporti giuridico patrimoniali in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità  della causa.

In realtà  l'orientamento di dottrina e giurisprudenza favorevole ad una maggiore autonomia delle parti anche in sede di separazione e divorzio è da preferire, purchè la separazione o il divorzio non siano la causa dell'accordo prematrimoniale ma solo un evento condizionante esterno. L'ordinamento italiano fa un progresso di civiltà  se riconosce maggiore spazio all'autonomia dei coniugi, liberandoli dagli eccessi di un certa "tutela " giudiziaria, che ne comprime gli spazi di libertà .

Maggiore libertà  per avere un ordinamento più moderno ed attrattivo.

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Il fatto.

La questione attiene all'ipotesi in cui i coniugi stipulino accordi, circa il loro regime giuridico patrimoniale, in vista di un eventuale e futuro divorzio.

Le ragioni giuridiche.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 888 del 1970, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile deve essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati al tenore di vita avuto durante il matrimonio. La liquidazione in concreto dell'assegno va, poi, compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale e patrimoniale dato da ciascuno, nonchè del loro reddito, il tutto anche in relazione alla durata del matrimonio.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha sottolineato come gli accordi preventivi con i quali i coniugi fissino, in sede di separazione, il regime giuridico patrimoniale, in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità  della causa. Questo perchè una siffatta tipologia di accordi risulterebbe violativa del principio fondamentale di radicale indisponibilità  dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c.. Questo non solo quando gli accordi limitino o escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, in base alla considerazione per cui una preventiva pattuizione, "specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio ("¦) potrebbe determinare il consenso al divorzio"[1].

La Corte di Cassazione ha ribadito, dunque, la natura assistenziale dell'assegno di divorzio, previsto a tutela del coniuge più debole, da cui deriverebbe, come conseguenza, l'indisponibilità  del diritto a richiederlo. Questo perchè la corresponsione dell'assegno divorzile può avvenire anche in un'unica soluzione, ove ritenuta equa dal tribunale, senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico, ma tale regola non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, con la conseguenza che gli accordi di separazione, dovendo essere interpretati "secundum ius", non possono implicare in ogni caso rinuncia all'assegno di divorzio.

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Notaio Paolo Broccoli

[1] Corte di Cassazione, sentenza n. 1810 del 18 febbraio 2000.

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